Art. 9.
(Segnaletica).

      1. Gli enti territoriali proprietari delle strade sono responsabili della segnaletica relativa ai divieti di circolazione.
      2. Le federazioni sportive del CONI interessate o gli enti affiliati alle citate federazioni possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altre aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune territorialmente competente.